Statuto


La Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale (SICMF) è un’associazione senza alcun fine di lucro. Si propone lo scopo di contribuire allo sviluppo scientifico, didattico, clinico e sociale della chirurgia maxillo-facciale, quale alta specializzazione, e di tutelarne il prestigio e gli interessi nell’ambito delle strutture Universitarie ed Ospedaliere. Nell’esplicazione di tutte le sue attività istituzionali, l’Associazione è totalmente a-politica ed a-partitica e non svolge attività sindacale.

 

Denominazione


Articolo 1° – E’ costituita un’Associazione denominata “Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale” a cui concorrono fondendosi l’Associazione Italiana Chirurghi Maxillo-Facciali A.I.C.M.F. e l’Associazione Stomatologi e Chirurghi Maxillo-Facciali Ospedalieri Italiani A.S.C.M.F.O.I.

 

Sede


Articolo 2° – L’Associazione ha sede in Roma, Viale del Policlinico n.155, presso la Cattedra di Chirurgia Maxillo-Facciale, ed esplica la sua azione nell’ambito nazionale.

 

Scopi dell’Associazione


Articolo 3° – L’associazione senza alcun fine di lucro, si propone lo scopo di contribuire allo sviluppo scientifico, didattico, clinico e sociale della chirurgia maxillo-facciale, quale alta specializzazione e di tutelarne il prestigio e gli interessi nell’ambito delle strutture Universitarie ed Ospedaliere mediante attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM e collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche. Nell’esplicazione di tutte le sue attività istituzionali, l’Associazione è totalmente a-politica, a-partitica non ha mai svolto nè svolge attività sindacale, non esercita nè partecipa ad attività imprenditoriali, fatto salvo quelle necessarie alle attività di formazione continua.
L’Associazione si propone inoltre di:
– svolgere attività formativa permanente, con programmi annuali di attività formativa ECM nei confronti degli associati;
– di attuare, nell’ambito delle finalità istituzionali, collaborazioni con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie e gli organismi e le istituzioni pubbliche;
– elaborare, quale finalità istituzionale, Trial di studio, linee guida in collaborazione con ASSR, FISM, e altre società scientifiche;
– finanziare le attività sociali solo attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e / o Enti pubblici e privati (con l’esecuzione di contributi che – anche indirettamente – possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati) e finanziare le attività ECM attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e / o di Enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
– di verificare, attraverso specifici sistemi di controllo attuati dall’organo amministrativo, la qualità delle attività svolte.

 

Soci


Articolo 4° – Fanno parte dell’Associazione, i Presidenti onorari, i soci onorari, i soci effettivi o ordinari, i soci aderenti, i soci corrispondenti.
Possono essere presidenti onorari i presidenti della S.I.C.M.F.
Possono essere soci onorari eminenti personalità italiane e straniere che si siano rese particolarmente benemerite nel progresso della Chirurgia Maxillo-Facciale e la cui appartenenza conferisca onore e prestigio all’Associazione.
Possono essere soci effettivi o ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia che siano altresì:
a) specialisti in Chirurgia Maxillo-Facciale;
b) in servizio di ruolo Universitario o Ospedaliero, da almeno 5 anni, in reparti di Chirurgia Maxillo-Facciale;
c) documentatamente impegnati nell’esercizio della Chirurgia Maxillo-Facciale da almeno 5 anni e che abbiano apportato validi contributi alla disciplina.

Possono essere soci aderenti i laureati in Medicina e Chirurgia che non possiedono i requisiti per essere soci effettivi, ma che dedicano la loro attività in sede universitaria o ospedaliera alla chirurgia maxillo-facciale o che comunque dimostrino un particolare interesse alla disciplina.
Possono essere soci corrispondenti i laureati stranieri in Medicina che abbiano dato un particolare e significativo contributo alla Chirurgia Maxillo-Facciale.
I soci che hanno superato il settantesimo anno sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

 

Ammissione


Articolo 5° – L’ammissione dei soci (onorari, effettivi, aderenti e corrispondenti) proposta dal Consiglio Direttivo, deve essere approvata dall’Assemblea.

 

Patrimonio


Articolo 6° – Il patrimonio è costituito dai contributi che verranno versati dagli associati alla Cassa dell’Associazione, nonché dagli incrementi patrimoniali, che, per qualsiasi motivo, fossero acquisiti dall’Associazione. All’inizio di ogni anno solare ogni socio si impegna a pagare al Tesoriere il contributo nella misura che verrà determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo. La società non esercita attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. Inoltre finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonchè di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. La società potrà finanziarie le attività sociali ECM attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

 

Esclusione


Articolo 7° – L’esclusione dei soci, oltre al caso di morosità ed inadempienza e a tutte le ulteriori ipotesi previste dal regolamento associativo, potrà essere applicata dall’assemblea in conformità all’art. 24 del Codice Civile. La qualità di socio si perde altresì per dimissioni.

 

Voto


Articolo 8° – Ogni socio effettivo in regola con il pagamento della quota annuale, dispone nell’assemblea di un voto e può assumere una delega. I soci aderenti e corrispondenti non hanno diritto di voto.

 

Organi dell’Associazione


Articolo 9° – Gli organi dell’Associazione sono:
1) Assemblea dell’Associazione;
2) Consiglio Direttivo dell’Associazione;
3) Comitato Esecutivo;
4) Il Presidente dell’Associazione.
5) Il Collegio dei PAST PRESIDENTS ne fanno parte i past-presidents della S.I.C.M.F. e partecipano con voto consultivo a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali non danno e non hanno diritto a retribuzione.

A) Il Consiglio Direttivo fatta eccezione per il caso di prima costituzione, previsto dal regolamento è composto da 14 (quattordici) membri eletti dall’Assemblea dei soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza semplice nel suo seno il Presidente in carica, Il Presidente eletto, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Presidente resta in carica per un biennio.
Il Past-President ed il Presidente eletto ricoprono la carica di Vice-Presidenti.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un biennio e sono rieleggibili una sola volta se consecutiva.
Il Past-President fa parte di diritto del Consiglio per un biennio.
Il Segretario ed il Tesoriere restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

B) Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente in carica, dal Past-President, dal Presidente eletto, dal Segretario e dal Tesoriere.

C) Il Presidente in carica deve appartenere alternativamente, per ciascun biennio, una volta all’area Universitaria ed una volta all’area Ospedaliera.

In seno al Consiglio Direttivo deve essere comunque assicurata la pari presenza di membri Universitari e di membri Ospedalieri per rendere possibile l’alternanza della presidenza prevista dal presente statuto.

Il Presidente in carica promuove l’organizzazione del congresso nazionale dell’Associazione che deve tenersi di regola ogni due anni. Il Consiglio Direttivo ne assicura il regolare svolgimento.

 

Assemblea dell’Associazione


Articolo 10° – L’Assemblea generale dell’Associazione è costituita da tutti i soci. I soci effettivi in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di voto e possono assumere una delega.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, delibera, a maggioranza dei presenti, ivi compresi i voti delegati, oltre che per la materia ad essa specificamente attribuita dallo Statuto, per quanto attiene alla:
a) approvazione della relazione morale;
b) approvazione del bilancio annuale dell’Associazione;
c) elezione del Consiglio Direttivo;
d) ratifica della nomina dei soci proposti dal Consiglio Direttivo;
e) espressione di pareti su ogni altro problema posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria viene automaticamente convocata una volta ogni due anni in occasione del Congresso Nazionale.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata di almeno un terzo dei soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo inserisce all’ordine del giorno le voci che riterrà opportune o quelle indicate dai soci che hanno richiesto la riunione dell’Assemblea.

La convocazione dell’Assemblea straordinaria è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno trenta giorni liberi prima della data dell’Assemblea al domicilio risultante dal libro soci.

La lettera di convocazione deve indicare, oltre agli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, con specificata la prima e la seconda convocazione.

L’Assemblea, con votazione segreta, elegge tra i soci effettivi i membri del Consiglio Direttivo con esclusione di quelli che ne fanno parte di diritto (il Past-President), il Presidente eletto, il Segretario ed il Tesoriere.

Nomina inoltre tre revisori dei conti e tre probiviri e, quando richiesto, due scrutatori.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente della società o, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano di età.

 

Validità delle Assemblee


Articolo 11° – Le Assemblee sono validamente costituite, quando siano presenti o rappresentati per regolare delega, almeno il cinquanta per cento più uno degli associati in prima convocazione.
In seconda convocazione le assemblee saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti e dei voti. Esse potranno essere fissate anche per un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione con determinazione da rendersi nota nell’avviso di convocazione. Tuttavia le assemblee straordinarie aventi per oggetto la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione in prima convocazione, saranno validamente costituite con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati ed in seconda convocazione con la presenza in proprio o per regolare delega di almeno il dieci per cento degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Modifiche agli articoli del presente Statuto possono essere effettuate su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno tre soci effettivi al Consiglio Direttivo. Tali proposte devono essere sottoposte all’Assemblea generale dei soci. Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto.
In caso di scioglimento della associazione il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio finale della liquidazione da presentarsi da apposito Comitato composto di tre membri e nominato dal Consiglio Direttivo uscente, sarà devoluto ad Ente, Società od Associazione aventi finalità e caratteristiche affini.

 

Del Consiglio Direttivo e del Presidente


Articolo 12°- Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza semplice nel suo seno il Presidente in carica, il Presidente eletto, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Presidente resta in carica per un biennio.
Il Presidente in carica deve appartenere alternativamente per ciascun biennio una volta all’area Universitaria ed una volta all’Area Ospedaliera.
Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nei rapporti con soci e terzi.
In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente più anziano.
Nel Consiglio Direttivo deve comunque essere assicurata la paritetica presenza di membri Universitari e di membri Ospedalieri per rendere possibile l’alternanza della Presidenza prevista dallo Statuto. Il Past-President ed il Presidente eletto ricoprono la carica di Vice-Presidenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio ed è rieleggibile una sola volta consecutiva nelle persone dei suoi consiglieri.
Il Past-Presidente fa parte di diritto del Consiglio per un biennio.
Il Segretario ed il Tesoriere restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti; devono appartenere una volta all’area Universitaria ed una volta all’area Ospedaliera.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno.
Esso viene convocato, con qualunque mezzo che ne assicuri la prova, dal Segretario su mandato del Comitato Esecutivo o su richiesta di quattro membri del Consiglio stesso. Le sue riunioni sono valide quando partecipano alle stesse almeno la metà più uno dei componenti in carica e delibera a maggioranza con voto palese.
Ciascun membro ha la facoltà di assumere delega. Spetta al Consiglio Direttivo compiere ogni atto attinente all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; porre in essere le deliberazioni dell’Assemblea dei soci, decidere il modo di attuazione dei fini istituzionali, nel periodo che va da una Assemblea a quella successiva; deliberare sull’ammissione dei soci effettivi, onorari, aderenti e corrispondenti da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea generale dei soci; curare i rapporti della società con altre organizzazioni ed associazioni medico-chirurgiche, culturali e di categoria; promuovere la costituzione di eventuali comitati scientifici, corsi di aggiornamento e di perfezionamento, premi e borse di studio nell’ambito della Chirurgia Maxillo-Facciale da demandare al Comitato Esecutivo; preparare le proposte inerenti le riunioni scientifiche ed il Congresso biennale da sottoporre all’Assemblea; approvare il bilancio annuale predisposto dal Tesoriere e da sottoporre all’Assemblea; prendere ogni altra iniziativa intesa alla migliore efficienza della “Società”, deliberare su ogni altro argomento che non sia, per legge o per norma statutaria o di regolamento, espressamente riservato all’approvazione dell’Assemblea dei soci; adottare sistemi di verifica della qualità delle attività svolte.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati o Commissioni il cui compito sia quello di studiare problemi inerenti alla Chirurgia Maxillo-Facciale. Tali comitati o commissioni durano in carica non oltre la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere rinnovati.

 

Del Comitato Esecutivo


Articolo 13° – Il comitato Esecutivo assicura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo relative all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione e quanto altro ad esso demandato dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. Rende esecutivi i mandati e le indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo per quanto concerne le attività culturali e quanto possa concorrere allo sviluppo ed al progresso della Chirurgia Maxillo-Facciale.
Ha la facoltà di proporre in tal senso iniziative al Consiglio Direttivo, fatte salve le competenze dell’Assemblea dei soci e di attuare iniziative culturali, scientifiche e sindacali nell’ambito di tematiche discusse in Consiglio Direttivo e che non siano in contrasto con la linea politica di quest’ultimo o con i fini istituzionali dell’associazione.
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno quattro volte all’anno su convocazione del Segretario o su richiesta al Segretario da parte di tre membri del Comitato stesso. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente in carica o in sua assenza dal Vice-Presidente più anziano di età.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vengono prese a voti palesi; le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei membri.

 

Del Segretario


Articolo 14° – Il Segretario provvede, oltre a quanto già lui demandato dal presente Statuto, alla conservazione dell’archivio sociale; ad aggiornare l’elenco dei soci; a redigere i verbali delle sedute del Comitato Esecutivo del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci; ad informare, secondo le disposizioni del Comitato Esecutivo, i soci dell’attività dell’associazione; a far sì che le delibere del Consiglio Direttivo vengano attuate dal Comitato Esecutivo.
Spetta al Segretario rendere operative le decisioni del Comitato Esecutivo assicurando altresì l’esecutività degli atti amministrativi in armonia con le indicazioni o con i mandati del Comitato Esecutivo e concordemente con le decisioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario riferisce all’Assemblea dei soci sull’attività della società e di concerto con il Presidente redige il rendiconto annuale sulla situazione morale dell’associazione da sottoporre annualmente al Consiglio Direttivo e biennalmente all’Assemblea dei soci.

 

Del Tesoriere


Articolo 15° – Spetta al Tesoriere provvedere alla conservazione del patrimonio sociale ed alla riscossione delle quote annuali; redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, sottoponendoli annualmente al Consiglio Direttivo e biennalmente all’Assemblea dei soci; fare quanto altro inerente all’amministrazione finanziaria dell’Associazione, attuando in questo campo, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

 

Dei revisori dei conti


Articolo 16° – I revisori dei conti nominati dall’Assemblea durano in carica un biennio e sono rieleggibili una sola volta per il biennio successivo. Essi esaminano il bilancio; constatano la regolarità amministrativa formale ed inviano una loro relazione annuale al Consiglio Direttivo, perché sia allegata al bilancio consuntivo.

 

Del Collegio dei Probiviri


Articolo 17° – Il Collegio dei probiviri è costituito dai past-presidents. Il Collegio dei probiviri su invito del Consiglio Direttivo giudica su ogni controversia tra i soci, tra i soci e gli organi della società e su quanto attiene all’osservanza della deontologia professionale.

 

Del Congresso promosso dall’Associazione


Articolo 18° – L’organizzazione del Congresso spetta al Presidente in carica.
Il Consiglio Direttivo assicura lo svolgimento del Congresso nazionale biennale.
La sede del Congresso è quella scelta dal Presidente in carica.
I temi scientifici del Congresso vengono proposti e votati in Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo scegliere tra i temi proposti che hanno avuto il maggior numero di voti, quelli da inserire nel Congresso in accordo con il Presidente che nominerà il Comitato scientifico e quello organizzatore sentito il parere del Consiglio Direttivo.
Articolo 19°- Iniziative di soci volte alla organizzazione di riunioni scientifiche straordinarie o di corsi di aggiornamento devono essere sottoposte al Comitato Esecutivo per svolgersi sotto il patrocinio dell’Associazione.

 

Anno Sociale


Articolo 20°- L’anno sociale corrisponde all’anno solare; per tutti gli effetti riguardanti l’obbligo di versamento dei contributi, si avrà riguardo alla data di inizio dell’anno solare.

 

Clausole non lucrative


Articolo 21° – L’Associazione non ha fnalità lucrative e, pertanto, si obbliga a rispettare quanto segue:
A) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
B) è obbligatorio devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
C) è obbligatorio disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
D) è obbligatorio redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
E) si obbliga a stabilire e mantenere l’elegibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
F) è stabilità l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

 

Rinvio


Articolo 22° – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.