Regolamento dell’associazione


Articolo 1° – Possono essere soci onorari eminenti personalità italiane e straniere che si siano rese particolarmente benemerite nel progresso della Chirurgia Maxillo-Facciale e la cui appartenenza conferisca onore e prestigio alla Associazione. Possono essere soci effettivi o ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia che sono:
a) specialisti in Chirurgia Maxillo-Facciale;
b) in servizio di ruolo Universitario o Ospedaliero, da almeno 5 anni, in reparti di Chirurgia Maxillo-Facciale;
c) con documentazione impegnati nell’esercizio della Chirurgia Maxillo-Facciale da almeno 5 anni e che abbiano apportato validi contributi alla disciplina.
Possono essere soci aderenti i laureati in Medicina e Chirurgia che non possiedono i requisiti richiesti per i soci effettivi ma che dedicano la loro attività in sede Universitaria o Ospedaliera alla Chirurgia Maxillo-Facciale o che comunque dimostrino un particolare interesse alla disciplina.
Possono essere soci corrispondenti i laureati stranieri in Medicina che abbiano dato un particolare e significativo contributo alla Chirurgia Maxillo-Facciale. L’ammissione dei soci (onorari, effettivi, aderenti e corrispondenti) proposta dal Consiglio Direttivo, deve essere approvata dall’Assemblea.
Le quote associative annuali per i soci effettivi o ordinari vengono stabilite dal Consiglio Direttivo e devono essere versate all’inizio di ogni anno al Tesoriere.
I soci onorari ed i soci corrispondenti non devono versare alcuna quota.
I soci morosi da due annualità, dopo un avviso del Segretario, cessano di far parte della società.
I soci morosi possono essere riammessi solo dietro versamento integrale delle quote arretrate con il consenso del Consiglio Direttivo.
Sul comportamento deontologico dei soci vigila il Consiglio Direttivo che può deliberare a maggioranza, sentito il parere dei probiviri, le seguenti sanzioni per comportamenti contrastanti con i fini enunciati nell’articolo 2 dello Statuto:
a) ammonizione;
b) sospensione temporanea;
c) espulsione;
Avverso la delibera il socio può ricorrere al Consiglio Direttivo, che con la maggioranza dei votanti può modificare la propria deliberazione.
Quanto esposto si applica anche ai soci aderenti.
La qualifica di socio si perde anche per dimissioni.



Articolo 2°
– L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. I soci effettivi in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di voto e possono assumere delega.
I soci aderenti e corrispondenti non hanno diritto al voto.
L’Assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria delibera, a maggioranza dei presenti, ivi compresi i voti delegati, oltre che per la materia ad essa specificatamente attribuita dallo Statuto, per quanto attiene alla:
a) approvazione della relazione morale;
b) approvazione del bilancio annuale dell’Associazione;
c) elezione del Consiglio Direttivo;
d) ratifica della nomina dei soci proposti dal Consiglio Direttivo;
e) espressione di pareri su ogni altro problema posto all’ordine del giorno;
L’Assemblea ordinaria viene automaticamente convocata una volta ogni due anni in occasione del congresso Nazionale.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata di almeno un terzo dei soci effettivi.
Il Consiglio Direttivo inserisce nell’ordine del giorno le voci che riterrà opportuno o quelle indicate dai soci che hanno richiesto la riunione dell’Assemblea. La convocazione dell’Assemblea straordinaria è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno trenta giorni liberi prima della data dell’assemblea al domicilio risultante dal libro dei soci.
La lettera di convocazione deve indicare, oltre agli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora, ed il luogo dell’adunanza, con specificata la prima e la seconda convocazione.
L’Assemblea, con votazione segreta, elegge tra i soci effettivi i membri del Consiglio Direttivo con esclusione di quelli che ne fanno parte di diritto ai sensi del presente Regolamento (il Past-President, il Presidente eletto, il Segretario ed il Tesoriere). Nomina inoltre quattro revisori dei conti e, quando richiesto, due scrutatori.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano di età.



Articolo 3°
– I Membri del Consiglio Direttivo nominano a maggioranza semplice nel loro seno il Presidente in carica, il Presidente eletto, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Presidente resta in carica per un biennio. Il Presidente in carica deve appartenere alternativamente per ciascun biennio una volta all’area Universitaria ed una volta all’area Ospedaliera.
Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nei rapporti con soci e terzi. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente più anziano.
Nel Consiglio Direttivo deve essere comunque assicurata la paritetica presenza di membri Ospedalieri per rendere possibile l’alternanza della Presidenza prevista dallo Statuto.
Il Past-President ed il Presidente eletto ricoprono la carica di Vice-Presidenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio ed è rieleggibile una sola volta consecutiva nelle persone dei suoi consiglieri. Il Past-President fa parte di diritto del Consiglio per un biennio.
Il Segretario ed il Tesoriere restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti e devono appartenere una volta all’area Universitaria ed una volta all’area Ospedaliera.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno. Esso viene convocato dal Segretario su mandato del Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno quattro dei membri del Consiglio stesso. Le sue riunioni sono valide quando partecipano alle stesse almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Ciascun membro ha la facoltà di assumere una delega. Spetta al Consiglio Direttivo compiere ogni atto attinente all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, porre in essere le deliberazioni dell’Assemblea dei soci; decidere il modo di attuazione dei fini istituzionali, nel periodo che va da una Assemblea a quella successiva; deliberare sull’ammissione dei soci effettivi; onorari; aderenti e corrispondenti da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea generale dei soci; curare i rapporti della Società con altre organizzazioni ed Associazioni medico-chirurgiche, culturali e di categoria; promuovere la costituzione di eventuali comitati scientifici, corsi di aggiornamento e di perfezionamento, premi e borse di studio nell’ambito della Chirurgia Maxillo-Facciale da demandare al Comitato Esecutivo; preparare le proposte inerenti, le riunioni scientifiche ed il Congresso biennale da sottoporre all’Assemblea; approvare il bilancio annuale predisposto dal Tesoriere e da sottoporre all’Assemblea; prendere ogni iniziativa intesa alla migliore efficienza della “Società” ; deliberare su ogni altro argomento che non sia, per legge e per norma statutaria o di regolamento, espressamente riservato all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati o Commissioni il cui compito sia quello di studiare problemi inerenti la Chirurgia Maxillo-Facciale. Tali Comitati o Commissioni durano in carica non oltre la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere rinnovati.



Articolo 4°
– Il Comitato Esecutivo assicura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo relative all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione e quanto altro ad esso demandato dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. Rende esecutivi i mandati e le indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo per quanto concerne le attività culturali e quanto possa concorrere allo sviluppo ed al progresso della Chirurgia Maxillo-Facciale. Ha facoltà di proporre in tal senso iniziative al Consiglio Direttivo, fatte salve le competenze dell’Assemblea dei soci e di attuare iniziative culturali, scientifiche e sindacali nell’ambito di tematiche discusse in Consiglio Direttivo e che non siano in contrasto con la linea politica di quest’ultimo e con i fini istituzionali della Società.
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno quattro volte all’anno su convocazione del Segretario o su richiesta del Segretario da parte di tre membri del Comitato stesso.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente in carica o in sua assenza dal Vice-Presidente più anziano di età. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vengono prese a voti palesi; le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei membri.



Articolo 5
° – Il Segretario provvede, oltre a quanto già a lui demandato dal presente regolamento, alla conservazione dell’archivio sociale; ad aggiornare l’elenco dei soci; a redigere i verbali delle sedute del Comitato Esecutivo del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci; ad informare, secondo le disposizioni del Comitato Esecutivo, i soci dell’attività dell’associazione a far si che le delibere del Consiglio Direttivo vengano attuate dal Comitato Esecutivo.
Spetta al Segretario rendere operative le decisioni del Comitato Esecutivo assicurando altresì l’esecutività degli atti amministrativi in armonia con le indicazioni o con i mandati del Comitato Esecutivo e concordemente con le decisioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario riferisce all’Assemblea dei soci sull’attività della “Società” e di concerto con il Presidente redige il rendiconto annuale sulla situazione morale della stessa da sottoporre annualmente al Consiglio Direttivo e biennalmente all’Assemblea dei soci.



Articolo 6°
– Spetta al Tesoriere provvedere alla conservazione del patrimonio sociale ed alla riscossione delle quote annuali; redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, sottoponendoli annualmente al Consiglio Direttivo e biennalmente all’Assemblea dei soci; fare quanto altro inerente all’amministrazione finanziaria dell?Associazione, attuando in questo campo le disposizioni del Consiglio Direttivo.



Articolo 7°
– I revisori dei conti nominati dall’Assemblea durano in carica un biennio e sono rieleggibili una sola volta per il biennio successivo. Essi esaminano il bilancio; constatano la regolarità amministrativa formale ed inviano una loro relazione annuale al Consiglio Direttivo perché sia allegata al bilancio consuntivo.



Articolo 8°
– Il Collegio dei Probiviri su invito del Consiglio Direttivo giudica su ogni controversia tra i soci, tra i soci e gli organi della società e su quanto attiene all’osservanza della deontologia professionale.



Articolo 9°
– L’organizzazione del Congresso spetta al Presidente in carica. Il Consiglio Direttivo assicura lo svolgimento del Congresso nazionale biennale. La sede del Congresso è quella scelta dal Presidente in carica.
I Temi scientifici del Congresso vengono proposti e votati in assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo scegliere tra i temi proposti che hanno avuto il maggior numero di voti, quelli da inserire nel Congresso in accordo con il Presidente che nominerà il Comitato scientifico e quello organizzatore sentito il parere del Consiglio Direttivo.



Articolo 10°
– Iniziative dei soci volte alla organizzazione di riunioni scientifiche straordinarie o di corsi di aggiornamento devono essere sottoposte al Comitato Esecutivo per svolgersi sotto il patrocinio della “Società”.



Articolo 11°
– Ai fini di promuovere ulteriormente lo sviluppo delle attività associative possono essere organizzate sezioni regionali o interregionali della Società nel rispetto dello statuto e del regolamento della SICMF per un massimo di una per regione. Le sezioni regionali vengono istituite dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso o anche di almeno cinque Soci della medesima regione. Esse sono organizzate secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per quanto attiene gli organi direttivi con la riduzione del cinquanta percento dei membri del Consiglio Direttivo. La disponibilità finanziaria di cui sarà responsabile il Tesoriere è costituita da una somma versata annualmente a scopo di sostegno dai fondi della SICMF la cui entità sarà stabilita sulla base del parere del Consiglio Direttivo sentito il Tesoriere. La sezione potrà avvalersi di altri finanziamenti esterni per il conseguimento degli obiettivi istituzionali senza la possibilità di lucro. I soci regionali non dovranno versare alcuna quota aggiuntiva rispetto a quella sociale SICMF. Il Tesoriere della sezione sarà responsabile della gestione dei fondi derivanti dai finanziamenti ottenuti come sopra riportato. Per conseguire i fini istituzionali il Consiglio Direttivo delle sezioni regionali potrà organizzare manifestazioni culturali, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento in epoca non coincidente con il congresso nazionale della Società sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo SICMF. Per quanto sopra non espressamente riportato si fa riferimento alle norme statutarie del regolamento SICMF.